La normativa vigente in materia di agevolazioni fiscali consente attualmente di poter beneficiare di detrazioni IVA al 4% e 10% per ristrutturazioni edilizie e costruzione di immobili.
Analizziamo la disciplina vigente, precisando che le informazioni qui contenute sono da considerarsi puramente indicative, in quanto si tratta di una normativa particolarmente dettagliata e complessa la cui applicabilità necessita una valutazione specifica caso per caso
Le agevolazioni fiscali per interventi di ristrutturazioni edilizie sono disciplinate dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consistono in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute per un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021 è possibile usufruire di una detrazione più elevata (50%) e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro. È, inoltre, possibile ottenere direttamente uno sconto in fattura del 50%.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di uguale importo.
Rientrano tra le spese sostenute quelle relative all’acquisto dei materiali connessi all’opera di ristrutturazione.
Gli interventi possono riguardare sia la singola unità immobiliare sia l’intero edificio condominiale. I requisiti per l’accesso alle agevolazioni fiscali sono differenti.
Per tale ragione consigliamo di approfondire la tematica sul sito dell’Agenzia dell’Entrate. Scarica qui la guida ufficiale (link).
Gli interventi che permettono di usufruire delle agevolazioni fiscali del bonus casa sono:
- Gli interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):
- Manutenzione straordinaria
- Restauro e risanamento conservativo
- Ristrutturazioni edilizie.
Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro vicinanze. Non sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (spettanti solo per i lavori condominiali), a meno che non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione.
Per gli interventi di ristrutturazioni edilizie è possibile usufruire di diverse agevolazioni fiscali. A seconda del tipo di intervento, la detrazione si applica sulla cessione dei beni utilizzati negli interventi edilizi.
- Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Sui beni l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto.
Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni “di valore significativo” (tra cui, sanitari e rubinetteria da bagni), l’Iva ridotta si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
ESEMPIO:
a) costo totale dell’intervento: 10.000 euro;
b) costo della manodopera: 4.000 euro;
c) costo dei beni significativi (come rubinetteria e sanitari): 6.000 euro.
L’Iva al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi (a – c = 10.000 – 6.000 = 4.000).
Sul valore residuo dei beni (2.000 euro), l’Iva si applica nella misura ordinaria, ovvero del 22%.
Il regime dell’IVA al 4% manifesta i suoi effetti nei confronti di tutte le fatture derivanti da contratti di appalto relativi all’esecuzione di opere complessivamente necessarie per la costruzione della prima casa. In tal senso, l’aliquota dell’IVA agevolata al 4% si applica alle spese derivanti dalla realizzazione delle opere murarie, dell’impianto elettrico, dell’impianto di riscaldamento, idrico e così via.
- COME ACCEDERE
Per accedere all’aliquota agevolata dell’IVA per la realizzazione della prima casa, è necessario che si concretizzino una serie di requisiti soggettivi (relativi al soggetto richiedente le agevolazioni) e oggettivi (ovvero relativi al fabbricato).
- REQUISITI SOGGETTIVI
Tra i requisiti soggettivi emergono i seguenti: l’acquirente non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare. Inoltre, l’acquirente non deve essere titolare (neppure per quote) di altre abitazioni acquistate con agevolazioni fiscali per la prima casa.
L’immobile in questione deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la residenza, oppure nel Comune in cui l’acquirente intende trasferirsi entro il termine di 18 mesi dall’acquisto.
Non bisogna in questo senso dimenticare che per poter usufruire delle agevolazioni fiscali occorre presentare una dichiarazione specifica. Anche l’ampliamento della prima casa sconta l’aliquota IVA del 4%, a patto però che dopo l’ultimazione dei lavori la parte ampliata non costituisca un’unità immobiliare a sé stante e che attribuisca all’immobile caratteristiche di lusso.
- BENI FINITI
Per quanto riguarda il tema dei beni finiti (ovvero prodotti per l’impianto idraulico, come sanitari per i bagni, ecc.) il regime dell’agevolazione dell’IVA al 4% si applica quando l’acquisto di tali beni deve essere effettuato direttamente dal committente per la realizzazione della sua prima abitazione, a patto che venga presentata al venditore una dichiarazione attestante che i beni finiti sono impiegati nella costruzione di un immobile avente le caratteristiche di prima casa non di lusso.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
- Copia della concessione edilizia
- Copia dell’atto preliminare (in caso di costruzione per conto terzi)
- Fotocopia di un documento di identità valido
- Fotocopia del codice fiscale
- Copia della legge 104
- Fotocopia di un documento di identità valido
- Fotocopia del codice fiscale
- Autocertificazione IVA 4%